Statuto

Giano Public History APS

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Giano Public History APS”, qui di seguito detta “Associazione”.

1.2. L’Associazione si configura quale Ente senza scopo di lucro ai sensi del Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, Ente del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017 e relative disposizioni in attuazione, ai sensi della normativa vigente in quanto compatibili.

1.3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2. Sede

2.1. L’Associazione ha sede legale presso i locali dell’Istituto Tecnico Industriale di Stato Giovanni XXIII, in via di Tor Sapienza, 160 – 00155 Roma.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e/o della Assemblea dei soci. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.2. Con delibera del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea possono essere istituite e soppresse sedi operative e sedi secondarie dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3. Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 4. Oggetto e finalità

4.1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano a dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5 del CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.


L’Associazione ha come centro della propria attività lo studio e la comunicazione del passato umano, inteso come risorsa essenziale per la comprensione del presente e per la progettazione del futuro. L’Associazione considera il sapere storico un patrimonio fondamentale per la crescita culturale delle comunità e per il loro sviluppo sociale ed economico.

L’Associazione, dunque, opera per la conoscenza e la valorizzazione dei patrimoni culturali, materiali e immateriali, e promuove la fruizione della conoscenza storica e del cultural heritage, sostenendo in modo particolare tutte quelle iniziative e attività che favoriscano la partecipazione del pubblico; essa, dunque, mira a contribuire all’affermazione di una maggiore consapevolezza del valore del sapere storico quale requisito per l’esercizio di una piena cittadinanza.

L’Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

4.2. L’Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS:

  • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • h) promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
  • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

4.3. L’associazione promuove le proprie attività sotto il nome “Giano Public History APS” e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:

  1. favorisce e promuove gli studi storici e la loro comunicazione pubblica;
  2. elabora, promuove e realizza progetti e iniziative socio-educative, di formazione e culturali;
  3. incoraggia e promuove l’acquisizione di materiale documentario e bibliografico;
  4. elabora, promuove e realizza mirate iniziative scientifiche (seminari, convegni, corsi di studio, progetti di ricerca, cineforum, pubblicazioni ecc.), studi e ricerche sulla storia, la geografia, l’arte, l’ambiente, l’architettura, l’archeologia, la public history, la letteratura, la musica, il teatro, il cinema e la società contemporanea, e le forme del loro mutamento;
  5. collabora e fa riferimento a soggetti e a Istituti locali, nazionali e internazionali che presentano analoghe ispirazioni e finalità;
  6. conserva e incrementa la propria biblioteca Lorenzo Lodi Public History con sede presso l’ITIS Giovanni XXIII Via di Tor Sapienza, 160 (monografie, videoteca, diateca, discoteca, periodici, quotidiani, documenti, decorazioni, diplomi, memorie, diari, etc.);
  7. allestisce una Biblioteca Digitale utilizzando strumenti tecnologici specifici;
  8. garantisce l’apertura al pubblico della biblioteca secondo i criteri adottati dalla Comunità Scientifica internazionale;
  9. tutela e valorizza il proprio patrimonio bibliotecario, anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie;
  10. promuove pubblicazioni nazionali e internazionali nelle discipline di sua competenza;
  11. istituisce borse di studio a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline di sua competenza;
  12. contribuisce all’affermazione della cultura come risorsa utile per lo sviluppo sociale ed economico dei territori, con particolare attenzione al settore turistico; promuove la cultura del paesaggio e partecipa alla progettazione e gestione di ecomusei;
  13. istituisce, presso l’Associazione, tirocini curriculari e di formazione per gli studenti delle Università e Scuole Medie superiori pubbliche e private, locali, nazionali ed europee;
  14. istituisce gli studi per una radio web con la finalità di promuovere progetti e iniziative di Public History;
  15. istituisce la rivista “Giano. Periodico di Public History” con la finalità di promuovere progetti e iniziative di Public History;
  16. Combatte tutte le forme di manipolazione e mistificazione del passato, nonché le pratiche di disinformazione dell’opinione pubblica;
  17. contribuisce all’affermazione di una cultura digitale diffusa; forma la cittadinanza alla cultura digitale; promuove la nascita di archivi digitali partecipati.

4.4. L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del CTS tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4.5.L’Associazione può realizzare l’attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4.6. L’Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

4.7. L’Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti; partecipare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

4.8. L’Associazione si avvale prevalentemente di “volontari” nello svolgimento delle proprie attività. La qualità di “volontario” è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I “volontari” possono essere anche non soci.

I “volontari” sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4.9. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nei limiti dell’art. 36 CTS.

Art. 5. Associati

5.1. All’ Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

È prevista l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.


5.2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.3. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell’associazione.

5.4. I Soci si suddividono in:

  1. Soci ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilità dal Direttivo;
  2. Soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  3. Benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

5.5.Può divenire “Simpatizzante” dell’Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l’attività di interesse generale condotta dall’Associazione. Sarà discrezione del Consiglio Direttivo determinare eventualmente un contributo da versare a sostegno dell’attività sociale o dell’attività da prestare.

I “simpatizzanti” dell’Associazione hanno i diritti di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali e di essere informati sulle attività dell’Organizzazione.

I “simpatizzanti” non acquisiscono la qualifica di socio.

5.6. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato che deve contenere i propri dati indentificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il socio minore è rappresentato dai genitori fino all’età di 14 anni. La delibera è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in seduta ordinaria, se non appositamente convocata in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

6.1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

6.2. Gli associati hanno il diritto:

  1. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall’associazione;
  2. di essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  3. di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
  4. esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

6.3. Gli associati hanno l’obbligo di:

  • Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;
  • Versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • Versare l’eventuale quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

7.1. Decesso.

7.2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

7.3. Decadenza: il socio decade per morosità nel versamento della quota sociale nei termini e nell’entità individuati dal Consiglio Direttivo.

7.4. Esclusione:

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomanda A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all’Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento inviata al Presidente dell’Associazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea ordinaria, se non appositamente convocata alla sua prima riunione, e potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea stessa.

Art. 8 Organi dell’Associazione

Gli organi e cariche dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente; Il Vicepresidente; Il Presidente onorario
  4. il Segretario
  5. il Tesoriere
  6. l’Organo di Controllo

Art. 9. Convocazione dell’Assemblea degli Associati

9.1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino avere la maggiore età, iscritti nel Libro soci e in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

9.2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate con avviso scritto inviato a ciascun socio anche via fax o e-mail o altri mezzi tecnologici, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. La convocazione altresì può essere fatta con l’affissione dell’avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione, pubblicazione sul sito internet e social. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.

Art. 10. Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

10.1. L’Assemblea è l’organo sovrano deliberante dell’Associazione.

10.2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale.

10.3. Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Vige il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532 comma 2 C.C.

10.4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

10.5. L’Assemblea ordinaria delibera:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e può designare la carica di Presidente;
  2. nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell’organo di controllo, revisione legale;
  3. nomina il Presidente Onorario:
  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
  • approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costituivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • approva eventuali regolamenti proposti dall’organo direttivo;
  • delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

10.6. L’assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  2. sullo scioglimento dell’Associazione stessa;
  3. sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

10.7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

11.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.


11.2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

11.3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con la maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio non hanno voto.

11.4. L’assemblea straordinaria per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre della presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.


11.5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

11.6. È consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 12. Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Tutti i membri del Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi. I primi i membri del Consiglio sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea.

12.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri.

12.3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12.4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione ovvero con cooptazione fino a 1/3 del Consiglio e con ratifica alla prima assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio decade e il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

12.5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, se non designato direttamente dall’assemblea, e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri; se del caso, con l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti più incarichi a una sola persona. Il Consiglio conferisce altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

12.6. I membri del Consiglio Direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13. Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

13.2. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, fax o e-mail e mezzi tecnologici, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.


13.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.


13.4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede, e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

13.5. Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, che consentano al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consigliari e a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 14. Attribuzioni del Consiglio Direttivo

14.1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

14.2. Al Consiglio Direttivo spetta:

  1. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  2. decidere sull’ammissione e l’esclusione degli associati;
  3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. determinare le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento;
  5. curare gli affari di ordine amministrativo, lavoristico e la gestione di tutti i beni;
  6. individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art. 6;
  7. redigere e approvare bozze il bilancio/rendiconto annuale e bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  8. istituire coordinamenti o comitati di lavoro e di esperti per specifiche attività, come comitati scientifici per eventuali pubblicazioni;
  9. designare i membri delle commissioni giudicatrici delle borse di studio bandite dalla Associazione, nel rispetto delle disposizioni previste per ogni singola borsa;
  10. nominare responsabili per le attività in corso;
  11. indire adunanze, convegni, congressi ecc.;
  12. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
  13. redigere eventuali Regolamenti assembleari e Regolamenti per il funzionamento e l’operatività dell’Associazione;
  14. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe.

Art. 15. Il Presidente

15.1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

15.2. Il Presidente, se non nominato dall’assemblea, viene designato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.


15.3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.


15.4. Al Presidente in particolare compete:

  1. provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. essere delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio;
  3. eventualmente conferire delega a uno o più consiglieri e soci, sia per singoli atti che per categorie di atti.

15.5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.


15.6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.


15.7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

15.8. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.

Art. 16. Il Segretario e il Tesoriere

16.1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

16.2. Al Segretario compete:

  1. Dirige il lavoro di segreteria e, in collaborazione con il tesoriere, quello amministrativo.
  2. Cura i rapporti con i soci.
  3. Cura i contatti con i responsabili, i gruppi di lavoro e con le commissioni di studio.
  4. Coordina il disbrigo della corrispondenza.
  5. Tiene il registro degli associati, il libro delle adunanze e delibere delle assemblee e del Consiglio e tiene il registro dei volontari.

16.3. Al Tesoriere spetta il compito di:

  1. essere depositario del patrimonio dell’Associazione e consegnatario di tutti i beni mobili e immobili dell’Associazione.
  2. provvedere all’espletamento di tutte le operazioni finanziarie.
  3. tenere le scritture contabili e predispone i bilanci come da articolo 13 e 14 del CTS.

Art. 17. L’Organo di Controllo

17.1. L’Organo di Controllo è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l’obbligatorietà.

È composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L’Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.


17.2.Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art. 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.


17.3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18. Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione possono essere devolute alla competenza di tre probiviri da designarsi preferibilmente tra i soci, ovvero professionisti del settore, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.lgs. 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell’Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 19. Patrimonio e Risorse economiche

19.1. Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 8 c. 1 D. lgs. 117/2017.

19.2. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti;
  • eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

19.3. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative annuali;
  • contributi dei soci;
  • contributi di privati e imprese;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
  • entrate derivanti da raccolte di fondi;
  • rendite patrimoniali;
  • entrate attività diverse di cui art. 6 del CTS;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ogni altra entrata compatibile con le disposizioni del D.lgs. 117/2017.

Art. 20. Esercizio finanziario

20.1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.


20.2.Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva la bozza del bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall’art. 13 e il bilancio sociale, se ricorre l’obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all’art. 14 del CTS.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all’approvazione definitiva dell’Assemblea entro il 31 maggio dell’anno successivo.

I bilanci di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l’approvazione, a disposizione di tutti i soci.

20.3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.


20.4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 21. Libri Sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, l’Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell’Organo a cui si riferiscono.

Art. 22. Scioglimento

22.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.


22.2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.


22.3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

Art. 23. Clausole Sospensive

23.1. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dal momento in cui l’associazione acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale iscrivendosi presso il RUNTS nella sezione APS.

23.2 Clausola sospensiva spendita acronimo APS

La denominazione sociale dell’acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l’ente sarà iscritto presso il RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all’iscrizione.

23.2. Operatività RUNTS Registro Unico Nazionale Terzo Settore

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà pienamente operante ai sensi di legge, l’Associazione vi sarà iscritta/migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 24. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato modificato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 117/2017 pertanto la registrazione è esente dall’imposta di registro in base all’art. 82 comma 3 del suddetto Decreto.

Esente dall’imposta di bollo Art. 83 comma 5 D.lgs. 117/2017.

Roma, 14 maggio 2021

Il segretario                                                                                                   Il Presidente

Marta Fedeli                                                                                                  Marco Lodi

Statuto formato PDF

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